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Statuto della Associazione “Ramarro Sicilia” approvato in data 25 Marzo 2013

 

Art. 1 – Denominazione
E’ costituita una Associazione di volontariato, tra persone, denominata ” Ramarro Sicilia” senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale, democratica ed interetnica.

Art. 2 – Sede
L’associazione ha la sua sede Amministrativa Regionale nel Comune di Caltagirone (CT) ed ha altresì Sedi Operative Territoriali (1 per Provincia) e Sezioni nelle località come descritto nell’Atto Costitutivo.
Essa può istituire altre sedi territoriali e sezioni in tutte le località italiane ed europee.
L’Associazione si doterà un “Manifesto dei Valori”ed un “Regolamento Interno” che disciplina alcuni aspetti della vita Associativa. Detti documenti potranno essere modificati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea senza necessità di comunicazioni e/o registrazioni all’Agenzia delle Entrate.

Art. 3 – Oggetto
“Ramarro Sicilia” è un’associazione culturale – ambientalista di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 che si propone come luogo di scambio di esperienze sull’Ambiente e sulla Sostenibilità Ambientale e per perseguire tale finalità collabora con il mondo della ricerca, della scuola, dell’amministrazione pubblica nonché con altre associazioni culturali e ambientali. L’attività viene prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dai soci, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’associazione si propone di conseguire i seguenti scopi:
– ECOLOGICO – AMBIENTALI
a) tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente con esclusione di attività abituale di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
b) svolgere indagini, studi, ricerche e censimenti sul territorio inerenti le principali tematiche connesse allo sviluppo sostenibile; individuare aree di rilevante valore naturalistico e promuoverne la protezione, il recupero e la valorizzazione; promuovere la istituzione di Oasi, Riserve, Parchi ed assumerne la gestione; ottenere l’affidamento, da enti o privati, di appezzamenti significativi e di particolare valenza allo scopo di conservarli e promuoverne la fruizione attiva e ragionata, anche con finalità di turismo naturalistico e/o attraverso l’istituzione di centri di educazione ambientale.
c) collaborare con istituzioni, scuole, associazioni ed enti per la promozione di una didattica di educazione alla sostenibilità in senso lato ed a quella ambientale in particolare; ciò anche alfine di stimolare l’assunzione di comportamenti attivi a favore del’ambiente;
d) assumere contatti e stipulare intese con le ARPA, le Università e gli enti di ricerca pubblici e privati regionali, nazionale ed internazionali, finalizzati a collaborazioni specifiche e/o ad ottenere supporto nelle direzioni operative fin qui enunciate;
e) promuovere, sostenere, incoraggiare iniziative e realtà presenti sul territorio che siano attive nei settori della Agricoltura Biologica, biodinamica e naturale, e della medicina naturale anche con la creazione di gruppi di acquisto e la distribuzione di prodotti, alimentari e non, fra i soci;
f) promuovere la chiusura dei cicli biologici naturali, l’adozione delle strategie più appropriate in materia di energie rinnovabili, risparmio e recupero delle risorse idriche; la riduzione della produzione dei rifiuti ed il loro corretto smaltimento e/o riciclaggio; promuovere il recupero di attrezzature, abiti, suppellettili ed elettrodomestici, specialmente di quella frazione ancora utilizzabile ma destinata a diventare rifiuto, orientandone la redistribuzione a fini solidaristici;
g) promuovere, organizzare e sostenere gruppi e squadre di vigilanza antincendio per la salvaguardia del patrimonio boschivo, agricolo e naturale durante particolari periodi dell’anno;
h) promuovere e gestire corsi, incontri e seminari;
i) promuovere la istituzione e la gestione di aree attrezzate per la fruizione del patrimonio naturale;
j) organizzare soggiorni, vacanze e campi di lavoro;
k) promuovere il turismo naturalistico e la sua fruizione su larga scala; organizzare programmi di viaggi ed escursioni in luoghi di particolare interesse;
l) promuovere la istituzione e la gestione di case dell’ospitalità, rifugi ed ostelli per la gioventù;
m) promuovere e sostenere attività di assistenza e cura a vantaggio di animali domestici e non, abbandonati, in pericolo, in via di estinzione, per salvaguardarne la sopravvivenza in condizioni di adeguata sicurezza e di civile dignità;
n) promuovere la istituzione ed assumere la gestione centri di primo soccorso o recupero per la fauna selvatica;
o) organizzare, sostenere, promuovere e collaborare ad attività di Protezione Civile
p) svolgere iniziative di carattere editoriale;
q) promuovere e sostenere il recupero e la salvaguardia della flora autoctona siciliana.
– SOLIDARISTICI, ASSISTENZIALI E DI PACE
a) promuovere e favorire la diffusione del concetto di pace come modello di sviluppo fondato sulla non violenza, l’armonia con l’ambiente, la solidarietà tra i popoli, la difesa delle minoranze, il disarmo, la smilitarizzazione del territorio e la riconversione delle industrie belliche, la corretta informazione e la pratica degli strumenti di democrazia diretta, l’equa distribuzione e il risparmio delle risorse e delle materie prime, il giusto ed equilibrato sviluppo delle capacità intellettuali e manuali di ciascun individuo;
b) promuovere iniziative, azioni e campagne dimostrative contro la pena di morte e la pratica della tortura;
c) promuovere l’istituzione e la gestione di un centro di rilevamento e di documentazione storico-scientifica con annesso osservatorio ambientale per il monitoraggio del territorio e per seguire l’evoluzione di alcuni suoi aspetti peculiari;
d) promuovere ed organizzare incontri, convegni, dibattiti, mostre e proiezioni su tutte le principali tematiche ecologiche e sociali;
e) compiere ricerche, indagini e censimenti di tipo socio-economico ed in materia di beni culturali ed ambientali;
f) promuovere la istituzione e curare la gestione di piccole biblioteche e musei con particolare riferimento a quelli naturalistici e della civiltà contadina;
g) promuovere, organizzare e sostenere raccolte di fondi, medicinali, alimenti, vestiario, ecc, con finalità di solidarietà, assistenza, aiuto e sostegno nei confronti di minoranze emarginate presenti sul territorio ed a favore della loro integrazione;
h) promuovere e sostenere la costituzione di Reti e/o altre organizzazioni i cui scopi siano affini a quelli dell’Associazione;
i) tutelare i diritti civili.
L’associazione potrà comunque svolgere qualsiasi tipo di attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, a tal fine potrà altresì compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare.

Art. 4 – Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 – Risorse economiche
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
1. dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
2. dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
4. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e quelle per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:
a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali e straordinarie quote suppletive;
b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione. In nessun caso i singoli associati possono chiedere la suddivisione e la ripartizione delle risorse comuni. E’ fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed affini.

Art. 6 – Soci
Il numero dei soci è illimitato. L’associazione comprende le seguenti categorie: soci giovani, soci sostenitori, soci ordinari e soci onorari. I soci giovani (meno di 18 anni) ed i soci sostenitori non hanno diritto di voto in assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.
L’ammontare della quota annuale per ciascuna categoria dei soci, sarà stabilita, dalla Assemblea generale dei soci all’inizio di ciascun anno, su proposta del Consiglio Direttivo.
La qualifica di “socio onorario” viene conferita per particolari meriti acquisiti nei confronti dell’associazione, dal Consiglio Direttivo.
Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche che ne facciano richiesta mediante presentazione di domanda scritta da inoltrare oltre che con i tradizionali mezzi cartacei, anche a mezzo di strumenti informatici quali Pec e firma digitale, indirizzata al Consiglio Direttivo.
Per essere ammessi a soci dell’Associazione occorre presentare fotocopia di un documento di identità e sottoscrivere una esplicita richiesta in cui si dichiara espressamente di accettare lo statuto ed il regolamento dell’associazione.
La qualità di socio si perde, con decisione motivata dell’assemblea dei soci, per decesso, dimissioni, morosità, indegnità, o per tutte quelle ragioni che il Collegio dei Probiviri dovesse ritenere valide e determinanti. La morte del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo. Ed inoltre: per grave e ingiustificata inadempienza agli impegni operativi liberamente assunti; per dichiarazioni o comportamenti palesemente contrari alla carta degli intenti, agli scopi statutari e alle decisioni assembleari. La perdita dei diritti del socio imputabile ai motivi anzidetti va comunicata al socio per iscritto da parte del C.D. e comporta, inoltre, la sospensione immediata dalle cariche sociali eventualmente ricoperte. La decisione può essere impugnata, entro 10 giorni, con ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale ultimo decide, insindacabilmente, entro 30 giorni dall’azionamento, comunicando provvedimento scritto alle parti. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Riguardo i diritti e doveri dei soci, gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni emanate dagli organi dell’associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

Art. 7 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione, deliberanti e consultivi sono:
a) l’Assemblea dei soci,
b) il Presidente,
c) il Consiglio Direttivo,
d) il Collegio dei Revisori dei conti,
e) il Collegio dei probiviri,
f) il Comitato Tecnico-Scientifico – CTS.
Tutte le suddette cariche sono elettive e gratuite.

Art. 8 -Assemblea dei soci
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l’assemblea ha il compito:
a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l’attività dell’associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell’attività sociale;
b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
c) di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
e) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.
L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione inviata tramite raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal Vicepresidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell’assemblea.
I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario firmati dal presidente e dal segretario stesso e trascritti nel Libro delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea dei soci.
Per la elezione del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, sempre da parte dell’Assemblea dei soci risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti verrà eletto il socio più giovane di età.

Art. 9 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da cinque a nove membri, eletti dall’Assemblea tra i soci. I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nella prima riunione si eleggono, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere che è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati, pagamenti qualunque sia la causa e l’ammontare rilasciandone liberatoria quietanza.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, e potrà compiere tutti gli atti e le operazioni necessari per la realizzazione degli scopi di cui all’Art. 3. Si riunisce con convocazione scritta su iniziativa del Presidente o qualora ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 del Consiglio Direttivo. La seduta, per essere valida, deve vedere presenti almeno 2/3 dei suoi componenti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei membri, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti. E’ convocato con le stesse modalità dell’Assemblea. Può nominare commissioni con compiti consultivi anche con membri non soci. Nomina i Componenti del CTS.

 

Art. 10 – Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli è altresì autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati, pagamenti qualunque sia la causa e l’ammontare rilasciandone liberatoria quietanza. Potrà inoltre compiere, previa delibera del Consiglio Direttivo, tutti gli atti necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all’Art. 3. In sua assenza o per suo impedimento tutte le mansioni spettano al Vice Presidente Vicario.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei conti
La gestione e la contabilità dell’Associazione è controllata da un collegio dei REVISORI DEI CONTI. Esso si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente. Durano in carica tre anni; possono essere rieletti e possono essere anche non soci. Allo stesso organo sono attribuiti i poteri e le funzioni previste dalla legge, è previsto un membro supplente. Sono convocati sempre per assistere al C.D., ma senza diritto di Voto.

Art. 12 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri. Essi durano in carica tre anni, possono essere rieletti e possono essere anche non soci. Ad esso spetta la risoluzione di tutte le controversie relative alla interpretazione ed esecuzione delle norme contenute nell’atto costitutivo, nel presente statuto, nel manifesto dei valori e nel regolamento dell’Associazione; è altresì previsto un membro supplente. Sono convocati sempre per assistere al C.D., ma senza diritto di voto.

Art. 13 – Sedi territoriali
Il funzionamento delle Sedi Territoriali e delle Sezioni è disciplinato dalle norme contenute nel regolamento interno dell’Associazione. Il Presidente Regionale e i Responsabili delle Sedi Territoriali possono anche coincidere con le figure del Presidente e dei Componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Durata cariche sociali
Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono sempre contemporanee; le prestazioni fornite da esse e dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali sono sempre gratuite. Le dimissioni anticipate del Presidente fanno altresì decadere tutte le altre cariche.

Art. 15 – Esercizio sociale
L’anno solare e l’esercizio finanziario ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto. Per l’anno 2013 l’esercizio finanziario ha inizio il giorno della costituzione e termina il 31 agosto dello stesso anno. Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere depositato a disposizione dei soci presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea di approvazione, quest’ultima dovrà avere luogo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio deve rappresentare con chiarezza e precisione la situazione contabile, economica e finanziaria dell’Associazione.

Art.16 – Controversie
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all’esclusiva competenza del collegio dei Probiviri in prima istanza e in successiva istanza al Foro del Tribunale territorialmente competente.

Art. 17 – Scioglimento
In caso di scioglimento dell’associazione i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione degli eventuali creditori sono devoluti ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale. E’ comunque escluso qualsiasi rimborso ai soci.

Art. 18 -Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa pieno riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia di associazione, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.

Catania, 25 Marzo 2013

P.P.V.