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Statuto

Il Ramarro O.d.V.” (Organizazzione di Volontariato)

Art. 1 Denominazione
E' costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Decreto Legislativo del 03 Luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e al Codice Civile, una associazione di volontariato denominata "IL RAMARRO O.d.V." senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale, interetnica. L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell’art.32 e
seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.
Art. 2 Sede
L'associazione ha sede in Caltagirone (CT) in C.da Renelle s.p. 34 km.7, può istituire delegazioni e sezioni in tutte le località italiane. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere individuata e trasferita la sede legale senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
Art. 3 Scopo
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel rispetto della libertà e dignità degli
associati. 
Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di  volontariato dei propri associati.
L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui
all’art.33 comma 1 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.
Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di  interesse generale:
1 - ECOLOGICO – AMBIENTALI
A) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
B) indagare con studi, ricerche e censimenti sul territorio per l'individuazione, la protezione, il recupero e la valorizzazione di aree di rilevante valore naturalistico e per l'istituzione di oasi, riserve, parchi;
C) collaborare con istituzioni, scuole, associazioni ed enti per la promozione di una didattica di educazione alla pace, alla solidarietà e all'ambiente che preveda anche l'assunzione di comportamenti  attivi;
D) assumere ed intrattenere contatti con le Università presenti sul territorio nazionale e non;
E) promuovere, sostenere, incoraggiare iniziative e realtà presenti sul territorio che siano attive nei settori della Agricoltura Biologica e naturale, della medicina naturale anche con la distribuzione di  prodotti fra i soci;
F) promuovere l'applicazione e la diffusione sul territorio delle tecnologie più appropriate in materia di  energie rinnovabili, risparmio e recupero delle risorse idriche, il corretto smaltimento dei rifiuti ed il riciclaggio degli stessi;
G) organizzare, sostenere e promuovere gruppi e squadre di vigilanza antincendio per la salvaguardia del patrimonio agricolo e naturale durante particolari periodi dell'anno;
H) promuovere la istituzione e la gestione di aree attrezzate per la fruizione del patrimonio naturale;
I) promuovere attività di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile nei confronti di studenti e alunni di istìtuti scolastici di ogni ordine e grado;
2- CULTURALI E DI PACE
A) promuovere e favorire la diffusione del concetto di pace come modello di sviluppo fondato sulla non violenza, l'armonia con l'ambiente, la solidarietà tra i popoli, la difesa delle minoranze, il disarmo e la riconversione delle industrie belliche, la corretta informazione e la pratica degli strumenti di democrazia
diretta, l'equidistribuzione e il risparmio delle risorse delle materie prime, il giusto ed equilibrato sviluppo delle capacità intellettuali e manuali di ciascun individuo;
B) promuovere l'istituzione e la gestione di un centro di rilevamento e di documentazione storicoscientifica con annesso osservatorio ambientale per il monitoraggio del territorio e per seguire l'evoluzione di alcuni suoi aspetti peculiari;
C) promuovere ed organizzare incontri, convegni, dibattiti, mostre e proiezioni su tutte le principali tematiche ecologiche e sociali.
D) compiere ricerche, indagini e censimenti di tipo socio-economico ed in materia di beni culturali ed ambientali;
E) promuovere la istituzione di un museo della civiltà contadina;
F) favorire lo sviluppo della pratica dell'agriturismo ed organizzare soggiorni, vacanze e campi di lavoro aventi come finalità la conoscenza, il recupero, il restauro conservativo e la fruizione di dimore rurali di particolare interesse storico ed etnologico;
G) promuovere e organizzare anche con la collaborazione di Enti Pubblici e privati, Enti ed associazioni corsi di formazione ed aggiornamento sulle tematiche previste dal presente articolo; organizzare viaggi ed escursioni in luoghi di particolare interesse naturalistico;
H) Promuovere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28/03/2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociali con finalità educativa;
I) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
L) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
M) promuovere la istituzione e la gestione di case dell'ospitalità e di ostelli per la gioventù;
N) promuovere e sostenere attività di assistenza e cura a vantaggio di animali domestici e non, abbandonati, in pericolo, in via di estinzione, per salvaguardarne la sopravvivenza in condizioni di adeguata sicurezza e di civile dignità.
3- ASSISTENZIALE E DI SOLIDARIETA' SOCIALE
A) promuovere, organizzare e sostenere azioni di solidarietà, assistenza, aiuto e sostegno a vantaggio di minoranze emarginate presenti sul territorio ed a favore della loro integrazione anche mediante la stipula di convenzioni con Enti Pubblici territoriali (Tribunali, Comuni, Parchi, Riserve, Corpo Forestale, Istituti di Pena ecc);
B) promuovere e sostenere la costituzione di cooperative i cui scopi siano affini a quelli dell'Associazione.
L'associazione potrà comunque svolgere qualsiasi tipo di attività connessa ed affine a quelle sopraelencate.
Art. 4 Patrimonio ed entrate
L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, sottoscrizioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi tra cui la Donation Crowdfunding (Raccolta fondi con donazione) e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all’art.6 del D. Lgs. 03 luglio 2017 n.117. L'accettazione di donazioni e lasciti è subordinata alla approvazione del Consiglio Direttivo.
Per le attività di interesse generale prestate l’Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l’attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale. Tutte le cariche sociali e le prestazioni fornite dai soci per il raggiungimento degli scopi
sociali sono gratuite.
Per la realizzazione degli scopi di cui all'Art. 3, si potranno compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare.
Art. 5 Soci
Il numero dei soci è illimitato. L'associazione comprende le seguenti categorie: soci giovani, soci sostenitori, soci ordinari, soci onorari. I soci giovani (sino a 18 anni) ed i soci sostenitori non hanno diritto di voto in assemblea, né possono ricoprire cariche sociali.
L'ammontare della quota annuale per ciascuna categoria dei soci, sarà stabilita dalla Assemblea generale dei soci all'inizio di ciascun anno, il mancato versamento della quota associativa entro il termine di un anno è causa di decadenza automatica dello stesso dall’Associazione. La qualifica di "socio onorario"  viene conferita per particolari meriti verso l'associazione dal Consiglio Direttivo.
Per essere ammessi a soci dell'Associazione unitamente alla presentazione di un documento di  riconoscimento in corso di validità occorre sottoscrivere una dichiarazione in cui si accetta lo statuto ed  il regolamento dell'Associazione stessa.
L'Assemblea generale dei soci, può escludere dalla Associazione il socio che abbia assunto comportamenti in aperto contrasto con gli scopi della stessa.
Art. 6 Organi
Gli organi dell'Associazione deliberanti e consultivi sono:
a) l'Assemblea dei soci, b) il Presidente, c) il Consiglio Direttivo, d) Organo di Controllo e Revisione dei conti.
Art. 7 Assemblea
L'assemblea è costituita dai Soci Ordinari e Onorari iscritti dall'anno precedente ed in regola con il versamento della quota sociale. E' convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno entro il mese di febbraio, per la relazione sull'attività dell'Associazione, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per trattare di ogni altro argomento posto all'ordine del giorno. Deve anche essere convocata, qualora ne facciano richiesta almeno 2/3 del Consiglio Direttivo o da 1/10 dei soci. E' presieduta da un Presidente eletto dall'assemblea stessa. L'Assemblea sarà valida in prima convocazione se sarà presente la maggioranza degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione (dopo 1 ora dalla prima convocazione) qualunque ne sia il numero. Le deliberazioni, compresa l'approvazione del bilancio
consuntivo e preventivo, del regolamento necessario per l'attuazione di quanto previsto nel presente statuto sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. L’assemblea stessa potrà essere svolta anche in modalità ibrida ( sia in presenza che in modalità telematica).
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole a maggioranza assoluta dei presenti in due assemblee consecutive da tenersi a distanza di almeno 30 giorni l'una dall'altra. L'Assemblea stabilirà le modalità di votazione che comunque dovranno sempre essere a voto palese, salvo che per la elezione delle cariche sociali. L'Assemblea deve essere convocata per avviso da affiggersi nella sede sociale almeno venti giorni prima della data della riunione  e comunicazione scritta da recapitare agli aventi diritto al voto. E’ possibile la convocazione anche in via telematica.
Art. 8 Consiglio Direttivo
Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.
Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Per la elezione del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti verrà eletto il socio più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è formato da cinque a sette membri, eletti dall'Assemblea tra i soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nella prima riunione si elegge il Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario. Si designa un tesoriere che è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati, pagamenti qualunque sia la causa e l'ammontare rilasciandone liberatoria quietanza.
E’ compito del Segretario curare:
a) Il registro degli associati;
b) Il registro dei verbali dell’assemblea dei soci;
c) Il registro dei verbali del Consiglio Direttivo;
d) Il registro dei verbali dei Revisori dei Conti;
e) Il registro dei verbali del Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, e potrà  compiere tutti gli atti e le operazioni necessari per la realizzazione degli scopi di cui all'Art. 3. Si riunisce, almeno 3 volte l'anno, con convocazione scritta su iniziativa del Presidente o qualora ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 del Consiglio Direttivo. La seduta, per essere valida, deve vedere presenti almeno 2/3 dei suoi componenti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei membri, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti. Può
nominare commissioni con compiti consultivi anche con membri non soci.
Il Consiglio Direttivo può istituire in ogni Regione delegazioni al fine di decentrare le attività. Il delegato regionale viene nominato dal Consiglio Direttivo. Egli a sua volta può nominare responsabili in centri minori, Sezioni. Il funzionamento delle delegazioni e delle sezioni viene regolamentato con apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea generale dei soci.
Art. 9 Presidente
Egli ha la rappresentanza e la firma sociale, è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati, pagamenti qualunque sia la causa e l'ammontare rilasciandone liberatoria quietanza.
Potrà inoltre compiere, previa delibera del Consiglio Direttivo, tutti gli atti necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 3. In caso di necessità e urgenza egli assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal Vicepresidente o in sua assenza o impossibilità dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato.
Art. 10 Organo di Controllo e Revisione dei conti                                                Nei casi  in cui la legge imponga la nomina dell'Organo di Controllo, questo può essere costituito sia
in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell'Organo di Controllo, anche tra i non associati, devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge.
Nel caso di composizione collegiale dell'Organo di Controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
All'Organo di Controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti.
L'Organo di Controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2011 n. 117.
In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Art. 11 Bilancio
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi centoventi giorni il Consiglio Direttivo predispone e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
L’Associazione essendo iscritta nell’apposito registro, può redigere in luogo del Bilancio, un Rendiconto Economico-Finanziario, seguendo un principio di cassa per le uscite e le entrate sostenute e riscosse durante l’esercizio (c.d. Rendiconto di Cassa).
Tale documento, oltre ad essere obbligatorio per legge, risponde all’esigenza di trasparenza e di pubblicità nei confronti di tutti i soggetti che vengono a vario titolo in contatto con l’organizzazione, è il principale strumento per dimostrare l’attività svolta ed è necessario perchè l’organizzazione possa
mantenere la qualifica di Ente non commerciale e godere delle agevolazioni fiscali previste.
Il Rendiconto attestante la situazione economica-finanziario dell’esercizio precedente dovrà essere depositato entro il 30 giugno di ogni anno presso il registro unico nazionale del terzo settore (Runts), ai fini della pubblicazione.
Il rendiconto economico andrà accompagnato da una relazione o cd. rendicontazione sociale.
Attraverso tale documento l’organizzazione potrà fornire indicazioni utili al fine di:
– Evidenziare i tratti essenziali del servizio “istituzionale” svolto;
– Analizzare sommariamente la capacità di lavoro in rete sul territorio;
– Mostrare l’impegno per sostenere e valorizzare il patrimonio umano, quale risorsa prioritaria,
coinvolto nell’organizzazione: volontari, dirigenti e sostenitori.
Al bilancio dell’organizzazione di volontariato vanno, pertanto, sempre allegati i seguenti documenti:
1. Verbale di approvazione del rendiconto da parte dell’Assemblea dei soci;
2. Relazione sociale;
3. Eventuali rendiconti e relazioni illustrative delle singole raccolte fondi effettuate;
4. Eventuale rendiconto della destinazione del cinque per mille ricevuto.
Il Rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea di approvazione.
Art. 12 Libri sociali
1. L’Associazione deve tenere:
a) il libro degli Associati;
b) il registro dei volontari;
c) libro delle sedute e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
e) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio arbitrale;
f) il libro delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e quello del Revisore dei Conti, se istituiti.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera f) sono tenuti a cura degli Organi a cui si riferiscono.
Art. 13 Scioglimento
In caso di scioglimento dell'associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione  sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro degli ETS, secondo
le indicazioni dell'assemblea. E' comunque escluso qualsiasi rimborso ai soci.
Art. 14 Norme di riferimento
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa pieno riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia di associazione, ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 e successive modifiche.

approvato  il 31.10.2020