Regolamento

approvato in data 12.1.1996

Tutti, ed in ogni tempo, possono aderire all'associazione "IL RAMARRO".

1- Per la domanda di iscrizione a socio occorre: a) sottoscrivere una scheda di adesione allo statuto sociale, alla carta degli intenti ed al regolamento dell'associazione; b) versare la quota associativa annuale.

2- Il socio onorario gode degli stessi diritti del socio ordinario e non ha l'obbligo di versare quote sociali.

3- La qualità di socio si perde, con decisione motivata dell'assemblea dei soci, per decesso, dimissioni, morosità, indegnità, o per tutte quelle ragioni che il Collegio dei Probiviri dovesse ritenere valide e determinanti. Ed inoltre: per grave e ingiustificata inadempienza agli impegni operativi liberamente assunti; per dichiarazioni o comportamenti palesemente contrari alla carta degli intenti, agli scopi statutari e alle decisioni assembleari. La superiore decisione va comunicata al socio per iscritto e comporta inoltre la sospensione immediata dalle cariche sociali eventualmente ricoperte. La decisione può essere impugnata, entro 10 giorni, con ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale ultimo decide, insidacabilmente, entro 30 giorni dall'azionamento, comunicando provvedimento scritto alle parti.

4- La consistenza numerica del C.D. viene deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei votanti e su proposta motivata del C.D., in relazione a precise necessità operative dell'associazione.

5- Per essere eletto a componente del C.D. occorre essere socio ordinario da almeno 2 anni.

6- La carica di membro del C.D. è incompatibile con: a) cariche di rappresentanza istituzionale a qualsiasi livello; b) cariche in organismi direttivi di partiti politici o di sindacati.

7- Le riunioni del C.D. si intendono allargate, con diritto di voto consultivo ai collaboratori responsabili delle commissioni. Tuttavia la totale o parziale assenza di questi ultimi non incide sulla consistenza numerica, legalmente intesa, del C.D. stesso. Alle adunanze del C.D. possono, altresì, prendere parte, senza diritto di voto, i revisori dei conti, i probiviri e qualsiasi altro soggetto, quest'ultimo, purché invitato da almeno un membro del C.D. o da uno dei collaboratori delle commissioni ed al solo scopo consultivo su progetti ed attività dell'associazione.

8- L'Assemblea ordinaria dei soci per la relazione ed il rendiconto finanziario dell'anno precedente deve essere convocata, dal C.D., entro il 10 ottobre dell'anno sociale successivo. Fino a tale data i soci potranno regolarizzare la propria posizione con il versamento delle quote sociali. I soci non in regola con il versamento delle quote sociali non avranno diritto di voto nelle assemblee successive a quella ordinaria di chiusura dell'esercizio sociale trascorso.

9- Amici, simpatizzanti e sostenitori dell'associazione possono partecipare alle assemblee della stessa, ma non hanno diritto di voto.

10- Per ogni modifica al presente regolamento necessita l'approvazione dell'Assemblea a maggioranza dei votanti. I soci che intendono apportare modifiche, integrazioni o variazioni al regolamento associativo devono far pervenire proposta scritta al C.D. entro il 30 agosto di ogni anno sociale.

11- Per ogni controversia riguardante l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento è competente in prima istanza il segretario, in seconda istanza il Collegio dei Probiviri.

12- Per quanto non espressamente previsto nel seguente regolamento, si rinvia allo statuto dell'associazione e alla normativa del codice civile vigente in materia